Art. 10.
(Compiti degli ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono chiamati ad assistere costantemente i collegi delle sezioni specializzate ai sensi degli articoli 2 e 4.
      2. Gli ausiliari esperti, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato dell'istruzione per il compimento di singoli atti.